Art. 3.
                    Esportazione e riesportazione
  Con  la procedura indicata al precedente art. 1, il Ministero delle
finanze puo' autorizzare le imprese industriali e commerciali che  ne
facciano  richiesta  ad  effettuare  la esportazione delle merci e la
riesportazione  di  prodotti  compensatori  ottenuti  in  regime   di
temporanea   importazione,   avvalendosi   delle  seguenti  procedure
semplificate:
   1)  presentazione  delle  merci  in  dogana a fronte della fattura
commerciale  o  di  un  documento  amministrativo,  in  luogo   della
dichiarazione doganale, accompagnati da una domanda di esportazione o
di riesportazione delle merci, firmata dal dichiarante  e  contenente
le  indicazioni  necessarie  alla individuazione del soggetto passivo
d'imposta, la designazione, la quantita' ed il valore delle merci  e,
nel  caso  di  riesportazione,  gli estremi della autorizzazione alla
temporanea importazione; tali  indicazioni  devono  comunque  rendere
possibile la identificazione della posizione fiscale delle merci;
   2)   esportazione   delle  merci  e  riesportazione  dei  prodotti
compensatori senza che essi siano  presentati  alla  dogana  e  prima
della  presentazione della relativa dichiarazione; in tal caso, fermo
restando quanto previsto dal citato  decreto  ministeriale  3  luglio
1973,  il beneficiario, oltre alla compilazione della dichiarazione o
alla  emissione   della   fattura   commerciale   o   del   documento
amministrativo, e' tenuto:
     A)  a comunicare, con congruo anticipo alla dogana, il programma
giornaliero delle spedizioni', sicche' essa possa esercitare, se  del
caso,  la  facolta' di verificare le merci prima della loro partenza;
la comunicazione dei programmi giornalieri puo'  avvenire  anche  con
cadenza settimanale;
     B) ad annotare la dichiarazione doganale sul registro a rigoroso
rendiconto fornito dalla dogana ovvero ad iscrivere  in  un  apposito
registro  aziendale,  preventivamente vidimato dalla dogana, le merci
da esportare ed i prodotti compensatori in  riesportazione  a  fronte
della  fattura  commerciale  o  del  documento  amministrativo. Detta
iscrizione deve contenere la data della spedizione e  le  indicazioni
necessarie   alla   identificazione  delle  merci,  tali  da  rendere
possibile la  individuazione  della  posizione  fiscale  delle  merci
medesime,   nonche',   nel   caso   di  riesportazione,  gli  estremi
dell'autorizzazione alla temporanea importazione;
     C)  a  tenere  a  disposizione  della  dogana  tutti i documenti
relativi alle merci spedite con la predetta procedura.
  Unitamente  alla  fattura commerciale o al documento amministrativo
di cui al precedente punto 1) devono essere presentati i documenti ai
quali    sono   eventualmente   subordinate   l'esportazione   e   la
riesportazione delle merci.
  L'accettazione   da   parte  dell'ufficio  doganale  della  fattura
commerciale o del documento  amministrativo,  con  relativa  domanda,
avviene   mediante   apposizione   sui   medesimi   della   data   di
presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato  addetto
a  tale  servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati
ed annotati su apposito registro  il  cui  appuramento  avverra'  con
l'apposizione  a  fronte  di  ogni  annotazione  degli  estremi della
dichiarazione  di  cui  all'art.  4.  La  fattura  commerciale  o  il
documento  amministrativo  e la relativa domanda, annotati come sopra
indicato, sono consegnati alla  parte  e  valgono  come  bolletta  di
esportazione  per  l'uscita  delle  merci  dallo Stato. Copia di tali
documenti resta a corredo del registro di allibramento.
  L'accettazione   della   fattura   commerciale   o   del  documento
amministrativo, con relativa domanda, da parte dell'ufficio  daganale
ha  lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli
36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85.
  Le  merci  presentate  alla  dogana  con le modalita' sopraindicate
possono essere assoggettate a verifica sulla base  delle  indicazioni
contenute nei predetti documenti accettati dalla dogana.
  La  fattura  commerciale  o il documento amministrativo, muniti dei
visti di uscita apposti dalla dogana di frontiera, attestano, a tutti
gli  effetti, l'avvenuta esportazione o riesportazione delle merci. A
tal fine l'originale ed una copia dei documenti in parola, riportanti
i predetti visti, saranno restituiti all'interessato.
  L'iscrizione  nel  registro aziendale di cui al precedente punto 2)
delle merci esportate o riesportate con la fattura commerciale o  con
il  documento  amministrativo,  produce  gli stessi effetti giuridici
dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale  e
9 del regolamento CEE n. 678/85.
  Nel  caso della procedura di cui al richiamato punto 2), qualora la
dogana  eserciti  la  facolta'  di  visitare  le  merci  prima  della
partenza,  la verifica avviene sulla base delle indicazioni contenute
nella dichiarazione doganale ovvero nella fattura commerciale  o  nel
documento  amministrativo  o  nel  registro aziendale oltreche' nella
documentazione afferente le merci.