Art. 3. Esportazione e riesportazione Con la procedura indicata al precedente art. 1, il Ministero delle finanze puo' autorizzare le imprese industriali e commerciali che ne facciano richiesta ad effettuare la esportazione delle merci e la riesportazione di prodotti compensatori ottenuti in regime di temporanea importazione, avvalendosi delle seguenti procedure semplificate: 1) presentazione delle merci in dogana a fronte della fattura commerciale o di un documento amministrativo, in luogo della dichiarazione doganale, accompagnati da una domanda di esportazione o di riesportazione delle merci, firmata dal dichiarante e contenente le indicazioni necessarie alla individuazione del soggetto passivo d'imposta, la designazione, la quantita' ed il valore delle merci e, nel caso di riesportazione, gli estremi della autorizzazione alla temporanea importazione; tali indicazioni devono comunque rendere possibile la identificazione della posizione fiscale delle merci; 2) esportazione delle merci e riesportazione dei prodotti compensatori senza che essi siano presentati alla dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione; in tal caso, fermo restando quanto previsto dal citato decreto ministeriale 3 luglio 1973, il beneficiario, oltre alla compilazione della dichiarazione o alla emissione della fattura commerciale o del documento amministrativo, e' tenuto: A) a comunicare, con congruo anticipo alla dogana, il programma giornaliero delle spedizioni', sicche' essa possa esercitare, se del caso, la facolta' di verificare le merci prima della loro partenza; la comunicazione dei programmi giornalieri puo' avvenire anche con cadenza settimanale; B) ad annotare la dichiarazione doganale sul registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana ovvero ad iscrivere in un apposito registro aziendale, preventivamente vidimato dalla dogana, le merci da esportare ed i prodotti compensatori in riesportazione a fronte della fattura commerciale o del documento amministrativo. Detta iscrizione deve contenere la data della spedizione e le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci, tali da rendere possibile la individuazione della posizione fiscale delle merci medesime, nonche', nel caso di riesportazione, gli estremi dell'autorizzazione alla temporanea importazione; C) a tenere a disposizione della dogana tutti i documenti relativi alle merci spedite con la predetta procedura. Unitamente alla fattura commerciale o al documento amministrativo di cui al precedente punto 1) devono essere presentati i documenti ai quali sono eventualmente subordinate l'esportazione e la riesportazione delle merci. L'accettazione da parte dell'ufficio doganale della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, avviene mediante apposizione sui medesimi della data di presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato addetto a tale servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati ed annotati su apposito registro il cui appuramento avverra' con l'apposizione a fronte di ogni annotazione degli estremi della dichiarazione di cui all'art. 4. La fattura commerciale o il documento amministrativo e la relativa domanda, annotati come sopra indicato, sono consegnati alla parte e valgono come bolletta di esportazione per l'uscita delle merci dallo Stato. Copia di tali documenti resta a corredo del registro di allibramento. L'accettazione della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, da parte dell'ufficio daganale ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85. Le merci presentate alla dogana con le modalita' sopraindicate possono essere assoggettate a verifica sulla base delle indicazioni contenute nei predetti documenti accettati dalla dogana. La fattura commerciale o il documento amministrativo, muniti dei visti di uscita apposti dalla dogana di frontiera, attestano, a tutti gli effetti, l'avvenuta esportazione o riesportazione delle merci. A tal fine l'originale ed una copia dei documenti in parola, riportanti i predetti visti, saranno restituiti all'interessato. L'iscrizione nel registro aziendale di cui al precedente punto 2) delle merci esportate o riesportate con la fattura commerciale o con il documento amministrativo, produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85. Nel caso della procedura di cui al richiamato punto 2), qualora la dogana eserciti la facolta' di visitare le merci prima della partenza, la verifica avviene sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale ovvero nella fattura commerciale o nel documento amministrativo o nel registro aziendale oltreche' nella documentazione afferente le merci.