Art. 4. Dichiarazione a carattere globale, periodico o riepilogativo Il perfezionamento delle operazioni effettuate con le procedure di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 avviene mediante la presentazione di dichiarazioni complete di tutte le prescritte indicazioni e contenenti le menzioni delle operazioni cui si riferiscono. Tali dichiarazioni, sia che si tratti di dichiarazioni complementari, ossia integrative di dichiarazioni incomplete, sia che si tratti di dichiarazioni presentate a fronte di documenti commerciali o amministrativi, ovvero a fronte di iscrizioni nei registri aziendali, possono rivestire il carattere di dichiarazioni globali, riferirsi cioe' a piu' operazioni, riassumendone gli elementi. Le dichiarazioni globali possono avere carattere periodico o riepilogativo. La dichiarazione periodica concerne piu' operazioni doganali della stessa specie, effettuate con carattere di continuita' ed ha per oggetto tutte le operazioni relative ad un determinato periodo. La cadenza temporale (periodo) per la presentazione della dichiarazione periodica e' stabilita dalla dogana e non puo' superare il mese o i trenta giorni. La dichiarazione riepilogativa concerne piu' operazioni doganali della stessa specie, aventi ad oggetto merci omogenee. Essa e' accordata dalla dogana, di volta in volta, quando se ne ravvisi la necessita' per ragioni tecnico-operative. Il termine stabilito dalla dogana per la presentazione della dichiarazione riepilogativa non puo' superare il mese o i trenta giorni. Le dichiarazioni periodiche o riepilogative, complete delle prescritte indicazioni e corredate di tutti i documenti concernenti le merci cui si riferiscono, sono accettate dalla dogana ed annotate nel relativo registro di allibramento; l'accettazione di tali dichiarazioni non produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui gli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85. Nel caso di ammissione alla procedura della dichiarazione periodica o riepilogativa il pagamento dei diritti doganali deve essere contestuale alla presentazione di tali dichiarazioni; tuttavia, e' ammessa la possibilita' del pagamento differito ai sensi dell'art. 79 del testo unico doganale. Il periodo per cui e' concesso tale differimento decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione periodica o riepilogativa, retrodatato di un numero di giorni uguali alla meta' di quelli impiegati per il compimento delle operazioni oggetto della dichiarazione stessa; se il numero dei giorni impiegato nelle operazioni e' dispari, la meta' e' calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore. L'ammissione alla procedura della dichiarazione periodica o riepilogativa non preclude la possibilita' di presentare dichiarazioni singole; in quest'ultimo caso i diritti doganali sono corrisposti al momento della presentazione di tali dichiarazioni. Il termine stabilito dalla dogana per la presentazione delle dichiarazioni singole non puo' comunque superare il mese o i trenta giorni dal compimento delle relative operazioni doganali. I diritti doganali da pagare in relazione alle operazioni che usufruiscono delle procedure di che trattasi sono garantiti con modalita' previste dall'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 3 luglio 1973.
Nota all'art. 4: Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-quinquies del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974: "Art. 79. - E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso".