Art. 4.
                  Dichiarazione a carattere globale,
                      periodico o riepilogativo
  Il  perfezionamento delle operazioni effettuate con le procedure di
cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 avviene mediante la presentazione
di  dichiarazioni  complete  di  tutte  le  prescritte  indicazioni e
contenenti le menzioni delle operazioni cui si riferiscono.
  Tali   dichiarazioni,   sia   che   si   tratti   di  dichiarazioni
complementari, ossia integrative di dichiarazioni incomplete, sia che
si   tratti   di  dichiarazioni  presentate  a  fronte  di  documenti
commerciali o amministrativi,  ovvero  a  fronte  di  iscrizioni  nei
registri  aziendali,  possono rivestire il carattere di dichiarazioni
globali,  riferirsi  cioe'  a  piu'  operazioni,  riassumendone   gli
elementi.
  Le  dichiarazioni  globali  possono  avere  carattere  periodico  o
riepilogativo.
  La  dichiarazione periodica concerne piu' operazioni doganali della
stessa specie, effettuate con carattere  di  continuita'  ed  ha  per
oggetto tutte le operazioni relative ad un determinato periodo.
  La   cadenza   temporale   (periodo)  per  la  presentazione  della
dichiarazione periodica e' stabilita dalla dogana e non puo' superare
il mese o i trenta giorni.
  La  dichiarazione  riepilogativa  concerne piu' operazioni doganali
della stessa specie,  aventi  ad  oggetto  merci  omogenee.  Essa  e'
accordata  dalla  dogana,  di volta in volta, quando se ne ravvisi la
necessita' per ragioni tecnico-operative.
  Il  termine  stabilito  dalla  dogana  per  la  presentazione della
dichiarazione riepilogativa non puo' superare  il  mese  o  i  trenta
giorni.
  Le   dichiarazioni   periodiche  o  riepilogative,  complete  delle
prescritte indicazioni e corredate di tutti i  documenti  concernenti
le  merci cui si riferiscono, sono accettate dalla dogana ed annotate
nel  relativo  registro  di  allibramento;  l'accettazione  di   tali
dichiarazioni    non    produce    gli   stessi   effetti   giuridici
dell'accettazione di cui gli articoli 36 del testo unico doganale e 9
del regolamento CEE n. 678/85.
  Nel caso di ammissione alla procedura della dichiarazione periodica
o  riepilogativa  il  pagamento  dei  diritti  doganali  deve  essere
contestuale  alla  presentazione  di tali dichiarazioni; tuttavia, e'
ammessa la possibilita' del pagamento differito ai sensi dell'art. 79
del testo unico doganale.
  Il periodo per cui e' concesso tale differimento decorre dal giorno
della presentazione della dichiarazione  periodica  o  riepilogativa,
retrodatato  di  un  numero  di  giorni  uguali  alla meta' di quelli
impiegati  per  il  compimento   delle   operazioni   oggetto   della
dichiarazione  stessa;  se  il  numero  dei  giorni  impiegato  nelle
operazioni e' dispari, la meta' e' calcolata rispetto al numero  pari
immediatamente inferiore.
  L'ammissione   alla   procedura  della  dichiarazione  periodica  o
riepilogativa   non   preclude   la   possibilita'   di    presentare
dichiarazioni  singole;  in quest'ultimo caso i diritti doganali sono
corrisposti al momento della presentazione di tali dichiarazioni.
  Il  termine  stabilito  dalla  dogana  per  la  presentazione delle
dichiarazioni singole non puo' comunque superare il mese o  i  trenta
giorni dal compimento delle relative operazioni doganali.
  I  diritti  doganali  da  pagare  in  relazione alle operazioni che
usufruiscono delle procedure  di  che  trattasi  sono  garantiti  con
modalita'  previste  dall'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 3
luglio 1973.
 
 
          Nota all'art. 4:
            Si  trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D P.R.  n.   43/1973, come modificato dall'art. 3-quinquies
          del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge  di  conversione
          n. 346/1974:
             "Art.  79.  - E' in facolta' del ricevitore della dogana
          consentire,  a  richiesta  dell'operatore,   il   pagamento
          differito  dei  diritti  doganali  per un periodo di trenta
          giorni. Il Ministro per le  finanze,  con  proprio  decreto
          emanato  annualmente  di  concerto  con  i  Ministri per il
          bilancio e la programmazione economica  e  per  il  tesoro,
          puo'  autorizzare  in  via  generale  la concessione di una
          maggiore dilazione, fino ad un massimo di  novanta  giorni,
          compresi i primi trenta.
             Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo'
          revocare o modificare la concessione di cui al primo  comma
          anche nel corso dell'anno.
             L'agevolazione    del   pagamento   differito   comporta
          l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei
          primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con
          decreto del Ministro per le finanze misura  pari  al  tasso
          medio  posticipato  di  interesse  dei  buoni  ordinari del
          Tesoro  per  investimenti  liberi  comunicato  dalla  Banca
          d'Italia    con   riferimento   al   trimestre   precedente
          l'emanazione di detto decreto.
             La  concessione del pagamento differito, sia per i primi
          trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a
          condizione  che  a  garanzia  dei  diritti  doganali  e dei
          relativi interessi venga prestata  cauzione  ai  sensi  del
          successivo art. 87.
             Il  ricevitore  della  dogana puo' in qualsiasi momento,
          quando  sorgano  fondati  timori  sulla  possibilita'   del
          tempestivo   soddisfacimento   del   debito,   revocare  la
          concessione  del   pagamento   differito;   in   tal   caso
          l'operatore  deve, entro cinque giorni dalla notifica della
          revoca, estinguere il suo debito o  prestare  una  garanzia
          ritenuta idonea dal ricevitore stesso".