Art. 5.
           Immissione in consumo, introduzione temporanea,
                      spedizione e rispedizione
  Le  procedure  di  cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano
anche alla immissione in consumo ed alla temporanea introduzione  dei
prodotti  che  soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e
10  del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  economica  europea
(prodotti in libera circolazione).
  Le  medesime  procedure  si  applicano  altresi' alle spedizioni di
merci nell'ambito  comunitario  ed  alle  rispedizioni  dei  prodotti
compensatori ottenuti da merci temporaneamente introdotte.
 
 
          Nota all'art. 5:
             Il  testo  degli  articoli  9  e  10  del  trattato  che
          istituisce la Comunita' economica europea e' il seguente:
             "Art.  9.  - 1. La Comunita' e' fondata sopra una unione
          doganale che si estende al complesso degli scambi di  merci
          e  importa  il  divieto,  fra  gli  Stati  membri, dei dazi
          doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi
          tassa  di  effetto equivalente, come pure l'adozione di una
          tariffa doganale comune  nei  loro  rapporti  con  i  Paesi
          terzi.
              2.  Le  disposizioni  del  capo 1, sezione prima, e del
          capo  2  del  presente  titolo  si  applicano  ai  prodotti
          originari  degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da
          Paesi terzi che si trovano in libera  pratica  negli  Stati
          membri".
             "Art. 10. - 1. Sono considerati in libera pratica in uno
          Stato membro i prodotti provenienti da Paesi  terzi  per  i
          quali  siano  state  adempiute  in tale Stato le formalita'
          d'importazione e riscossi i dazi doganali  e  le  tasse  di
          effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato
          di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
              2.  La  commissione,  entro  la  fine  del primo anno a
          decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  trattato,
          determina  i  metodi  di  collaborazione amministrativa per
          l'applicazione dell'art. 9, paragrafo  2,  avendo  riguardo
          alla  necessita' di attenuare, quanto piu' e' possibile, le
          formalita' imposte al commercio.
             Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in
          vigore del presente trattato, la commissione  determina  le
          disposizioni  applicabili,  nel  traffico tra Stati membri,
          alle merci originarie da un  altro  Stato  membro,  per  la
          fabbricazione  delle  quali  siano stati usati prodotti che
          non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne'  alle  tasse
          di  effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro
          esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un  ristorno
          totale o parziale di tali dazi o tasse.
             Nello stabilire tali disposizioni, la commissione prende
          in considerazione le norme previste  per  l'abolizione  dei
          dazi   doganali   all'interno  della  Comunita'  e  per  la
          progressiva applicazione della tariffa doganale comune".