Art. 5. Immissione in consumo, introduzione temporanea, spedizione e rispedizione Le procedure di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche alla immissione in consumo ed alla temporanea introduzione dei prodotti che soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea (prodotti in libera circolazione). Le medesime procedure si applicano altresi' alle spedizioni di merci nell'ambito comunitario ed alle rispedizioni dei prodotti compensatori ottenuti da merci temporaneamente introdotte.
Nota all'art. 5: Il testo degli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' il seguente: "Art. 9. - 1. La Comunita' e' fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi. 2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri". "Art. 10. - 1. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalita' d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. 2. La commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessita' di attenuare, quanto piu' e' possibile, le formalita' imposte al commercio. Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, la commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse. Nello stabilire tali disposizioni, la commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunita' e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune".