Art. 10.
   1.  Sono  riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura
biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente
regolamento,  al  termine  di corsi triennali, a studenti in possesso
del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
   2.  I  regolamenti  vigenti  e  le  eventuali  modificazioni  sono
comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
   3.  Gli  studenti  del  predetto  Istituto possono usufruire degli
stessi  rinvii  dal  servizio  militare accordati agli studenti delle
scuole universitarie di pari durata.
   4.  La  gestione ed il regolamento dell'Istituto nonche' la nomina
del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed
a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.