Art. 11.
   1.  Gli  edifici  aperti  al culto pubblico delle chiese associate
alle  ADI  non  possono  essere  occupati,  requisiti,  espropriati o
demoliti  se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente
delle ADI.
   2.  La  forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non puo'
entrare  negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle
proprie  funzioni,  senza  previo  avviso  ai  ministri delle singole
chiese.