Art. 12.
   1.   La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili  ai
matrimoni  celebrati  di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi
la  cittadinanza  italiana,  a  condizione  che  l'atto  relativo sia
trascritto  nei  registri  dello  stato  civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale.
   2.  Coloro  i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del
comma  1  comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile
al  quale  richiedono  le  pubblicazioni,  indicando  allo  stesso il
nominativo  del  ministro  di culto certificato per tali funzioni dal
presidente delle ADI.
   3.  L'ufficiale  dello stato civile, il quale abbia proceduto alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da
attestazione  in  un  nulla  osta  che rilascia ai nubendi in duplice
originale.
   4.  Il  nulla  osta,  oltre a indicare che la celebrazione nuziale
seguira'  secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai
nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale,  i  diritti  e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura
degli articoli del codice civile al riguardo.
   5.  Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale  allega  il  nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato
civile  all'atto  di matrimonio, che egli redige in duplice originale
subito dopo la celebrazione.
   6.  La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la
trascrizione  e'  fatta  dal  ministro  di culto, davanti al quale e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
   7.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  constatata  la regolarita'
dell'atto  e  l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato, effettua la
trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne
da' notizia al ministro di culto.
   8.  Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche  se  l'ufficiale  dello  stato  civile, che ha ricevuto l'atto,
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.