Art. 13.
   1.  Le  "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349,
perseguono   fini   di   culto,   di  istruzione  e  beneficenza  sia
direttamente,  sia  attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo
statuo delle ADI e gestiti dalle medesime.
   2.  Le  attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai
sensi  del  comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei
fini  delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita'
svolte da enti non ecclesiastici.
   3.  Le  chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto
il  controllo  delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato,
delle regioni e di altri enti territoriali.
 
          Nota all'art. 13:
             Il   D.P.R.   n.  1349/1959  reca:"Riconoscimento  della
          personalita' giuridica dell'associazione "Assemblee di  Dio
          in Italia", con sede in Roma".