Art. 13. 1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuo delle ADI e gestiti dalle medesime. 2. Le attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. 3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.
Nota all'art. 13: Il D.P.R. n. 1349/1959 reca:"Riconoscimento della personalita' giuridica dell'associazione "Assemblee di Dio in Italia", con sede in Roma".