Art. 14.
   1.  Ferma  restando  la personalita' giuridica delle "Assemblee di
Dio  in  Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente
della  Repubblica  5  dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore
della  presente  legge,  sono civilmente riconosciuti i seguenti enti
ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre
attivita' ai sensi dell'articolo 15:
 a)    Istituto    evangelico    "Betania-Emmaus",    con   sede   in
Guidonia-Montecelio, frazione di Torlupara;
 b) Istituto evangelico Eben-ezer", con sede in Corato;
 c)  Istituto  evangelico  "Betesda",  con  sede  in Giarre, frazione
Macchia.
   2.  Gli  statuti  di tali enti sono depositati presso il Ministero
dell'interno.
   3.  I  trasferimenti  di  beni  immobili scorporati dal patrimonio
delle  ADI  ed  assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli
altri  atti  e  adempimenti  relativi,  necessari  a  norma di legge,
effettuati  entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.