Art. 14. 1. Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'articolo 15: a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione di Torlupara; b) Istituto evangelico Eben-ezer", con sede in Corato; c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia. 2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno. 3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.