Art. 15.
   1.Le  ADI  prendono  atto  che  agli effetti delle leggi civili si
considerano comunque:
 a)   attivita'   di   religione  o  di  culto  quelle  dirette  alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle
anime,  alla  formazione  dei  ministri di culto, a scopi missionari,
alla educazione cristiana;
 b)  attivita'  diverse  da  quelle di religione o di culto quelle di
assistenza,  beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.