Art. 16.
   1.   La   gestione   ordinaria   e   gli   atti  di  straordinaria
amministrazione  degli  enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono
sotto  il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza
da parte dello Stato.
   2.  Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed  eredita'  ed  il conseguimento di legati da parte di tali enti si
applicano  le  disposizioni  delle leggi civili relative alle persone
giuridiche.