Art. 18.
   1.  L'ente  morale  "Assemblee  di Dio in Italia" e gli altri enti
delle  ADI  civilmente  riconosciuti  devono  iscriversi agli effetti
civili  nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Nel  registro  delle  persone  giuridiche,  con le indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le  norme  di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
   3.  Decorsi  i  termini  di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati   possono   concludere   negozi   giuridici  solo  previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.