Art. 19.
   1.  Ogni  mutamento  sostanziale  nel fine, nella destinazione del
patrimonio  e  nel  modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente
riconosciuto  acquista  efficacia  civile mediante riconoscimento con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  udito  il  parere  del
Consiglio di Stato.
   2.  In  caso  di  mutamento  che  faccia  perdere all'ente uno dei
requisiti  prescritti  per il suo riconoscimento puo' essere revocato
il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito  il  rappresentante  dell'ente  morale  "Assemblee  di Dio in
Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.
   3.  La  notifica  dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte  del  competente  organo  delle ADI determina la cessazione con
provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.
   4.  La  devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo  quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la
volonta'  dei  disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e le disposizioni
statutarie  e  osservate,  in caso di trasferimento ad altro ente, le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.