Art. 2.
   1.  La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Assemblee
di  Dio  in  Italia  (ADI)  liberamente  organizzate secondo i propri
ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
   2.  La  Repubblica  italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo  garantiti  dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare  e  spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza
ingerenza statale.