Art. 20.
   1.  Le  affissioni  e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi  alla  vita religiosa e alla missione delle chiese associate
alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e
delle  pertinenti  opere  religiose, nonche' le collette raccolte nei
predetti  luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione
ne'  altra  ingerenza  da  parte degli organi dello Stato e ad essere
esenti da qualunque tributo
   2.  Tenuto  conto che l'ordinamento radiotelevisivvo si informa ai
principi  di  liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati  dalla  Costituzione,  nel  quadro della pianificazione delle
radiofrequenze  si  terra'  conto  delle  richieste  presentate dalle
emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito
locale,  relative  alla  disponibilita'  di bacini di utenza idonei a
favorire  l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita' di
emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
   3.  E'  riconosciuta  agli  incaricati  dalle  ADI  la liberta' di
distribuire   gratuitamente   in  luoghi  pubblici  Bibbie  ed  altre
pubblicazioni  di carattere religioso, senza specifica autorizzazione
o il pagamento di alcuno tributo locale.