Art. 21.
   1.  Premesso  che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI
le  chiese  associate  per  il  raggiungimento  degli scopi dell'Ente
stesso  si  sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere
dal  periodo  d'imposta  1989  le persone fisiche possono dedurre dal
proprio  reddito  complessivo,  agli effetti dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  fino
all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui
all'articolo  13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI
e  per  esigenze  di  culto, di cura delle anime e di amministrazione
ecclesiastica.
   2. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze.
 
          Nota all'art. 21:
             Lo  statuto  delle ADI individua nel Consiglio di Chiesa
          l'organo preposto alla cura  ed  all'amministrazione  della
          raccolta  delle  offerte  dei fedeli, che contribuiscono al
          mantenimento della chiesa, nonche'  all'amministrazione  di
          tutti gli altri proventi e beni.