Art. 22.
   1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o
parziale  dei  propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini
fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
   2.  Le  ADI  provvedono  ad  operare  su  tali assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.