Art. 23.
   1.  A  decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla
ripartizione  della  quota,  pari all'otto per mille dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  liquidata  dagli uffici sulla base
delle  dichiarazioni  annuali,  destinando  le  somme devolute a tale
titolo  dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore
di Paesi del terzo mondo.
   2.Le  destinazioni  di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base
delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede di dichiarazione
annuale  dei  redditi.  In  caso  di scelte non espresse da parte dei
contribuenti,  le  ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a
tali  scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo
di esclusiva pertinenza dello Stato.
   3.  A  decorrere  dall'anno  finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente,  entro  il  mese  di giugno, alle ADI la somma di cui al
comma  1,  calcolata  sull'importo  liquidato dagli uffici sulla base
delle  dichiarazioni  annuali  relative  al  terzo  periodo d'imposta
precedente con destinazione alle ADI.
   4.  La quota di cui al comma 1 e' quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 
          Nota all'art. 23:
             Il  testo  dell'articolo  47  della  legge  n.  222/1985
          (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in  Italia  e
          per  il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
          diocesi) e' il seguente:
             "Art.  47.-Le  somme da corrispondere a far tempo dal 1›
          gennaio 1987  e  sino  a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale  italiana  e  al Fondo edifici di culto in forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          delo  Stato  di  previsione del Ministero del tesoro, verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato  di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n.2031
          e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno,  nonche'  del capitolo n. 7871 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
             A  decorrere  dall'anno  finanziario 1990 una quota pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,   liquidata   dagli   uffici   sulla   base  delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario  a diretta
          gestione della statale e, in parte, a  scopi  di  carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
             Le  destinazioni  di  cui  al  comma  precedente vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in  sede  di  dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse.
             Per  gli  anni  finanziari  1990,  1991  e 1992 lo Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza  episcopale  italiana,  a  titolo  di anticipo e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
             A   decorrere   dall'anno  finanziario  1993,  lo  Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza  episcopale  italiana,  a  titolo  di anticipo e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali  relative al terzo periodo d'imposta precedente con
          destinazione alla Chiesa cattolia".