Art. 24.
   1.  Al  termine  di  ogni triennio successivo al 1989, un'apposita
commissione  paritetica,  nominata  dall'autorita'  governativa e dal
Consiglio  generale  dele  Chiese,  organo rappresentativo delle ADI,
procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21
e  alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo
23 al fine di predisporre eventuali modifiche.