Art. 29.
   1.  Le  parti  sottoporranno  a  un nuovo esame il contenuto della
allegata  intesa  al  termine  del decimo anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
   2.   Ove,  nel  frattempo,  una  delle  due  parti  ravvivasse  la
opportunita'  di  modifiche  al testo della allegata intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con
la   stipulazione   di   una   nuova  intesa  e  con  la  conseguente
presentazione   al   Parlamento  di  apposito  disegno  di  legge  di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
   3.  In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a materie che
coinvolgono  rapporti  delle  chiese  associate alle ADI con lo Stato
verranno  promosse  previamente,  in conformita' all'articolo 8 della
Costituzione, le intese del caso.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque aspetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1988
                               COSSIGA
DE MITA,Presidente del CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto,il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Nota all'art. 29:
             Il  testo dell'art. 8 della Costituzione e' il seguente:
             "Art. 8.-'Tutte le confessioni religiose sono egualmente
          libere davanti alla legge.
             Le  confessioni  religiose diverse dalla cattolica hanno
          diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
             I  loro  rapporti  con  lo Stato sono regolati per legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze".