Art. 29. 1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvivasse la opportunita' di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 novembre 1988 COSSIGA DE MITA,Presidente del CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto,il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 29: Il testo dell'art. 8 della Costituzione e' il seguente: "Art. 8.-'Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".