Art. 4.
   1.  L'assistenza  spirituale  dei  ricoverati  facenti parte delle
chiese  associate  alle  ADI  o  di  altri ricoverati che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
e  nei  pensionati,  e'  assicurata  da  ministri  iscritti nel ruolo
generale delle ADI.
   2.  L'accesso  di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine
libero   e   senza  limitazione  di  orario.  L'accesso  e'  altresi'
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte
degli organi delle ADI competenti.
   3.  Le  direzioni  di  tali  istituti  sono tenute a comunicare ai
suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.