Art. 4. 1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI. 2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti. 3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.