Art. 6.
   1.   Negli   istituti   penitenziari  e'  assicurata  l'assistenza
spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
   2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorita' competente l'elenco
dei  ministri  di  culto,  iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalle  ADI e
competenti  per  territorio,  responsabili dell'assistenza spirituale
negli  istituti  penitenziari  ricadenti  nella  circoscrizione delle
predette  autorita'  statali  competenti.  Tali ministri responsabili
sono   compresi   tra   coloro  che  possono  visitare  gli  istituti
penitenziari    senza    particolare   autorizzazione.   L'assistenza
spirituale  e' svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti
o  delle  loro  famiglie  o  per iniziativa dei ministri di culto, in
locali  idonei  messi  a  disposizione  dal  direttore  dell'istituto
penitenziario.
   3.   Il   direttore   dell'istituto   informa  di  ogni  richiesta
proveniente   dai   detenuti   il  ministro  di  culto  responsabile,
competente per territorio.