Art. 8.
   1.  La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di   tutti,   riconosce   agli  alunni  delle  scuole  pubbliche  non
universitarie  il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale  diritto  e'  esercitato  ai sensi delle leggi dello Stato dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.
   2.  Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale diritto,
l'ordinamento  scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti   e  che  non  siano  previste  forme  di  insegnamento
religioso   diffuso   nello   svolgimento   dei  programmi  di  altre
discipline.  In  ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.