Art. 9.
   1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della  scuola,  assicura  agli incaricati dalle chiese associate alle
ADI,  designati  dal  Consiglio generale, il diritto di rispondere ad
eventuali  richieste  provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o
dagli  organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e
delle  sue  implicazioni.  Tali  attivita' si inseriscono nell'ambito
delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.
   2.  Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle
ADI competenti.