(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 1)
                                                             ALLEGATO 
INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE "ASSEMBLE DI DIO
IN  ITALIA",  IN  ATTUAZIONE  DELL'ARTICOLO  8,  TERZO  COMMA,  DELLA
                            COSTITUZIONE 
La Repubblica e le "Assemblee di Dio in Italia" (ADI) riconosciute in
ente morale di culto con decreto del Presidente  della  Repubblica  5
dicembre  1959,  n.  1349.  richiamandosi  ai  principi  di  liberta'
religiosa sanciti dalla Costituzione e  ai  diritti  di  liberta'  di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  ratificata  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni  e  ratifiche,  e  dai
Patti  internazionali  relativi  ai  diritti  economici,  sociali   e
culturali e ai diritti civili e  politici  del  1966  ratificati  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881; 
   considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo  e  terzo,
della  Costituzione,  le  confessioni  religiose  hanno  diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con  lo  Stato
sono regolati per legge sulla base di  una  intesa  con  le  relative
rappresentanze; 
   ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del  1929-1930  non
sia idonea a regolare i reciproci rapporti; 
   riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; 
   convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo  8
della  Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto, nei confronti delle chiese cristiane  evangeliche  associate
alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi. 
   Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende
atto che: 
   le ADI, convinte che  la  fede  non  necessita  di  tutela  penale
diretta, riaffermano il principio che la  tutela  penale  in  materia
religiosa deve essere  attuata  solamente  attraverso  la  protezione
dell'esercizio dei diritti di liberta' riconosciuti e garantiti dalla
Costituzione, e non  mediante  la  tutela  specifica  del  sentimento
religioso; 
   le  ADI,  nella  convinzione  che  l'educazione  e  la  formazione
religiosa  dei  fanciulli  e  della  gioventu'  sono   di   specifica
competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di  svolgere
nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti
fanno  parte  delle  chiese  ad  esse  associate,  l'insegnamento  di
catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto. 
                             Articolo 1. 
   Con la  entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.  1159,
e del regio decreto 28  febbraio  1930,  n.  289,  cessano  di  avere
efficacia ed  applicabilita'  nei  riguardi  delle  chiese  cristiane
evangeliche associate alle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI),  degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che  le
costituiscono.