ALLEGATO INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE "ASSEMBLE DI DIO IN ITALIA", IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE La Repubblica e le "Assemblee di Dio in Italia" (ADI) riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349. richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881; considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi. Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che: le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale diretta, riaffermano il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di liberta' riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso; le ADI, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad esse associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto. Articolo 1. Con la entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate alle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.