(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 10)
                             Articolo 10. 
   Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese  associate  alle
ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se
non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI. 
   La forza pubblica, salvo casi  di  urgente  necessita',  non  puo'
entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio  delle
proprie funzioni, senza  previo  avviso  ai  ministri  delle  singole
chiese.