(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 11)
                             Articolo 11. 
   La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili  ai  matrimoni
celebrati di  fronte  ai  ministri  di  culto  delle  ADI  aventi  la
cittadinanza  italiana,  a  condizione  che   l'atto   relativo   sia
trascritto nei registri  dello  stato  civile,  previe  pubblicazioni
nella casa comunale. 
   Coloro i quali intendono celebrare  il  matrimonio  ai  sensi  del
comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il
nominativo del ministro di culto certificato per  tali  funzioni  dal
presidente delle ADI. 
   L'ufficiale dello stato civile,  il  quale  abbia  proceduto  alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di  legge  e  ne
da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in  duplice
originale. 
   Il nulla osta,  oltre  a  indicare  che  la  celebrazione  nuziale
seguira' secondo la previsione del primo comma e nel comune  indicato
dai nubendi, deve attestare che ad  essi  sono  stati  spiegati,  dal
predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando  ad  essi
lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 
   Il ministro di culto davanti al quale  ha  luogo  la  celebrazione
nuziale allega il nulla osta rilasciato  dall'ufficiale  dello  stato
civile all'atto di matrimonio, che egli redige in  duplice  originale
subito dopo la celebrazione. 
   La trasmissione di un originale dell'atto  di  matrimonio  per  la
trascrizione e' fatta dal ministro di  culto,  davanti  al  quale  e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. 
   L'ufficiale  dello  stato  civile,   constatata   la   regolarita'
dell'atto e l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato,  effettua  la
trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne
da' notizia al ministro di culto. 
   Il matrimonio ha effetti civili  dal  momento  della  celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto abbia
omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.