Articolo 12. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime. Le attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.