(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 12)
                             Articolo 12. 
   Le "Assemblee di Dio in  Italia",  ente  morale  riconosciuto  con
decreto del Presidente della Repubblica 5  dicembre  1959,  n.  1349,
perseguono  fini  di  culto,  di   istruzione   e   beneficenza   sia
direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere  previsti  dallo
statuto delle ADI e gestiti dalle medesime. 
   Le attivita' di istruzione e  beneficenza,  svolte  dalle  ADI  ai
sensi   del   precedente   comma,   sono   soggette,   nel   rispetto
dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti
le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. 
   Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono  sotto  il
controllo delle medesime e senza  ingerenza  da  parte  dello  Stato,
delle regioni e di altri enti territoriali.