(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 13)
                             Articolo 13. 
   Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee  di  Dio
in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata  in  vigore  della
legge  di  approvazione  della  presente  intesa,   sono   civilmente
riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto,
i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'articolo 14: 
 a)   Istituto   evangelico    "Betania-Emmaus",    con    sede    in
Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara; 
 b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato; 
 c) Istituto evangelico  "Betesda",  con  sede  in  Giarre,  frazione
Macchia. 
   Gli statuti di tali  enti  sono  depositati  presso  il  Ministero
dell'interno. 
   I trasferimenti di beni immobili scorporati dal  patrimonio  delle
ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo  e  gli  altri
atti e adempimenti relativi, necessari a norma di  legge,  effettuati
entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in   vigore   della   legge   di
approvazione della presente intesa, sono esenti da  ogni  tributo  ed
onere.