Articolo 13. Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'articolo 14: a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara; b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato; c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.