(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 14)
                             Articolo 14. 
   Le ADI prendono atto  che  agli  effetti  delle  leggi  civili  si
considerano comunque: 
 a)  attivita'  di  religione  o  di  culto   quelle   dirette   alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione dei ministri di  culto,  a  scopi  missionari,
alla educazione cristiana; 
 b) attivita' diverse da quelle di religione o  di  culto  quelle  di
assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in  ogni
caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.