(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 15)
                             Articolo 15. 
   La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria  amministrazione
degli enti di cui  agli  articoli  12  e  13  si  svolgono  sotto  il
controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da  parte
dello Stato. 
   Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni  ed
eredita' ed il conseguimento di legati  da  parte  di  tali  enti  si
applicano le disposizioni delle leggi civili  relative  alle  persone
giuridiche.