Articolo 15. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 12 e 13 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.