(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 17)
                             Articolo 17. 
   L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti  delle
ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel
registro delle persone giuridiche entro dodici mesi  dall'entrata  in
vigore della legge di approvazione della presente intesa. 
   Nel  registro  delle  persone  giuridiche,  con   le   indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le norme di funzionamento e i poteri degli organi  di  rappresentanza
dell'ente. 
   Decorsi i termini di cui al primo comma,  gli  enti  ecclesiastici
interessati  possono  concludere   negozi   giuridici   solo   previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.