(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 18)
                             Articolo 18. 
   Ogni  mutamento  sostanziale  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente  delle  ADI  civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile  mediante  riconoscimento  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  udito  il  parere   del
Consiglio di Stato. 
   In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti  per  il  suo  riconoscimento  puo'  essere  revocato   il
riconoscimento stesso con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
sentito il rappresentante  dell'ente  morale  "Assemblee  di  Dio  in
Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato. 
   La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte
del  competente  organo  delle  ADI  determina  la   cessazione   con
provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente  stesso.
La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo
quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volonta'
dei disponenti, i diritti dei terzi e le  disposizioni  statutarie  e
osservate, in caso di trasferimento ad altro ente,  le  leggi  civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche.