Articolo 2. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.