(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 21)
                             Articolo 21. 
   Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle  ADI  le
chiese associate per il raggiungimento degli scopi  dell'Ente  stesso
si sostengono con offerte volontarie  dei  fedeli,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio
reddito complessivo, agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro,  fino  all'importo
di  lire  due  milioni,  a  favore  dell'ente  morale  ADI   di   cui
all'articolo 12 per il sostentamento dei ministri di culto delle  ADI
e per esigenze di culto, di cura delle  anime  e  di  amministrazione
ecclesiastica. 
   Le relative modalita' sono determinate con  decreto  del  Ministro
delle finanze.