(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 23)
                             Articolo 23. 
   A decorrere dalla'anno finanziario 1990  le  ADI  concorrono  alla
ripartizione della quota, pari all'otto per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche,  liquidata  dagli  uffici  sulla  base
delle dichiarazioni annuali, destinando  le  somme  devolute  a  tale
titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a  favore
di Paesi del terzo mondo. 
   Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di  dichiarazione
annuale dei redditi. In caso di scelte  non  espresse  da  parte  dei
contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota  relativa  a
tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale  importo
di esclusiva pertinenza dello Stato. 
   A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993  lo  Stato  corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la  somma  di  cui  al
primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base
delle  dichiarzioni  annuali  relative  al  terzo  periodo  d'imposta
precedente con destinazione alle ADI. 
   La quota di cui al primo comma e' quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 1985, n. 222.