Articolo 24. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.