(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 28)
                             Articolo 28. 
   Ogni norma contrastante con la  presente  intesa  cessa  di  avere
efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed  opere  delle  ADI,
nonche' degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione,   ai   sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.