Articolo 29. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.