(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 29)
                             Articolo 29. 
   Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto  della  presente
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della  legge
di  approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della   Costituzione,
dell'intesa stessa. 
   Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunita'
di modifiche al testo della presente intesa, le  parti  torneranno  a
convocarsi  a  tale  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'  con   la
stipulazione di una nuova intesa e con la  conseguente  presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione  ai  sensi
dell'articolo 8 della Costituzione. 
   In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a   materie   che
coinvolgono rapporti delle chiese associate alle  ADI  con  lo  Stato
verranno promosse previamente, in conformita'  all'articolo  8  della
Costituzione, le intese del caso.