(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 3)
                             Articolo 3. 
   I militari appartenenti  alle  chiese  associate  alle  ADI  hanno
diritto  di  partecipare,  nei  giorni  e  nelle  ore  fissate,  alle
attivita' religiose ed ecclesiastiche  evangeliche  che  si  svolgono
nelle localita' dove essi si trovano per ragioni  del  loro  servizio
militare. 
   Qualora non esistano chiese  associate  alle  ADI  nel  luogo  ove
prestino il servizio, i  militari  membri  di  tali  chiese  potranno
comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di  servizio,
il  permesso  di  frequentare  la  chiesa  piu'  vicina   nell'ambito
provinciale,  previa   dichiarazione   degli   organi   ecclesiastici
competenti. 
   Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna  attivita'  delle
chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri  iscritti
nel ruolo generale delle ADI  e  competenti  per  territorio  possono
svolgere riunioni di culto per i  militari  interessati.  Il  comando
militare competente,  fatte  salve  le  imprescindibili  esigenze  di
servizio,  mette  a  disposizione  i  locali  necessari  e   consente
l'affissione di appositi avvisi. 
   In caso di decesso in servizio di  militari  facenti  parte  delle
chiese associate alle ADI  il  comando  militare  competente  adotta,
d'intesa con  i  familiari  del  defunto,  le  misure  necessarie  ad
assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI. I
ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano  servizio
militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente  agli
obblighi  di  servizio,  anche  il  loro  ministerio  di   assistenza
spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.