(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 4)
                             Articolo 4. 
   L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle  chiese
associate alle ADI o di altri ricoverati che ne  facciano  richiesta,
negli istituti ospedalieri, nelle case di cura  o  di  riposo  e  nei
pensionati, e' assicurata da ministri  iscritti  nel  ruolo  generale
delle ADI. 
   L'accesso di tali ministri ai predetti  istituti  e'  a  tal  fine
libero  e  senza  limitazione  di  orario.  L'accesso   e'   altresi'
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte
degli organi delle ADI competenti. 
   Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti
le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.