(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 6)
                             Articolo 6. 
   Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza  spirituale
da ministri di culto designati dalle ADI. 
   A tal fine le ADI trasmettono  all'autorita'  competente  l'elenco
dei ministri  di  culto,  iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalle  ADI  e
competenti per territorio,  responsabili  dell'assistenza  spirituale
negli istituti  penitenziari  ricadenti  nella  circoscrizione  delle
predette autorita' statali  competenti.  Tali  ministri  responsabili
sono  compresi  tra  coloro  che  possono   visitare   gli   istituti
penitenziari   senza   particolare    autorizzazione.    L'assistenza
spirituale e' svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei  detenuti
o delle loro famiglie o per iniziativa  dei  ministri  di  culto,  in
locali  idonei  messi  a  disposizione  dal  direttore  dell'istituto
penitenziario. 
   Il direttore dell'istituto informa di ogni  richiesta  proveniente
dai detenuti  il  ministro  di  culto  responsabile,  competente  per
territorio.