(Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia-art. 8)
                             Articolo 8. 
   La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza  di
tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello  Stato  dagli  alunni  o  da
coloro cui compete la potesta' su di essi. 
   Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione   di   tale   diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti  e  che  non  siano  previste  forme  di   insegnamento
religioso  diffuso  nello  svolgimento   dei   programmi   di   altre
discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti  agli  alunni
pratiche religiose o atti di culto.