(Accordo-art. 1)
                               ACCORDO 
         TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA 
             SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 
        L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI 
La  Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  Argentina,   desiderando
regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla
legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue: 
                              ARTICOLO 1 
Ciascuna delle Parti dara'  comunicazione  all'altra  degli  atti  di
nascita,  matrimonio  e  morte  iscritti  nei  propri  registri  dopo
l'entrata in vigore del presente Accordo e concernenti i cittadini di
tale ultima Parte. 
Ciascuna delle Parti dara'  altresi'  comunicazione  all'altra  delle
annotazioni eseguite dopo l'entrata in vigore del presente Accordo su
tutti gli atti di nascita, matrimonio e  morte  iscritti  nei  propri
registri e relativi ai cittadini di tale ultima  Parte,  trasmettendo
copia degli atti contenenti l'annotazione. 
Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di
comunicazione quando la persona  cui  si  riferiscono  sia  cittadino
dell'altra Parte, ne assuma la cittadinanza oppure sia nata in  detta
Parte.