(Accordo-art. 2)
                              ARTICOLO 2 
Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente: 
gli  ufficiali  dello  stato  civile   argentino   effettueranno   la
comunicazione mediante invio delle copie integrali  degli  atti.  Per
gli atti di nascita dovra' inoltre essere indicata l'ultima residenza
in Italia del genitore o dei genitori italiani. Per gli atti di morte
dovra' inoltre essere indicata  l'ultima  residenza  del  defunto  in
Italia. Infine per gli atti  di  matrimonio  dovra'  essere  indicata
l'ultima residenza in Italia del coniuge cittadino ovvero di  ambedue
cittadini italiani. In tali casi se l'ultima residenza in Italia  non
fosse nota,  l'ufficiale  dello  stato  civile  fara'  constare  tale
circostanza. 
Gli  ufficiali  dello  stato   civile   italiano   effettueranno   la
comunicazione  servendosi  dei  moduli  plurilingue  previsti   dalla
Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, di cui agli  allegati  A
(atti di nascita), B (atti di matrimonio) e C (atti di morte) annessi
al presente  accordo,  completandoli  con  i  seguenti  dati  qualora
risultino dall'atto: 
A (atti di nascita): ora della nascita 
B (atti di matrimonio): paternita', maternita' e cittadinanza dei 
coniugi 
C (atti di morte): paternita' e maternita'  del  defunto,  residenza,
professione e causa della morte. 
Se non risultano dall'atto i dati sopra indicati,  l'ufficiale  dello
stato civile fara' constare tale circostanza. 
Qualora le autorita' argentine introducano moduli per la trasmissione
degli atti  dello  stato  civile  o  qualora  le  autorita'  italiane
modifichino o sostituiscano i moduli di cui agli allegati A, B  e  C,
tali moduli saranno utilizzati ai fini delle comunicazioni di cui  al
presente  Accordo,  sempre  che  le  Parti  si  notifichino  per  via
diplomatica il loro assenso a tal fine.