ARTICOLO 2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente: gli ufficiali dello stato civile argentino effettueranno la comunicazione mediante invio delle copie integrali degli atti. Per gli atti di nascita dovra' inoltre essere indicata l'ultima residenza in Italia del genitore o dei genitori italiani. Per gli atti di morte dovra' inoltre essere indicata l'ultima residenza del defunto in Italia. Infine per gli atti di matrimonio dovra' essere indicata l'ultima residenza in Italia del coniuge cittadino ovvero di ambedue cittadini italiani. In tali casi se l'ultima residenza in Italia non fosse nota, l'ufficiale dello stato civile fara' constare tale circostanza. Gli ufficiali dello stato civile italiano effettueranno la comunicazione servendosi dei moduli plurilingue previsti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, di cui agli allegati A (atti di nascita), B (atti di matrimonio) e C (atti di morte) annessi al presente accordo, completandoli con i seguenti dati qualora risultino dall'atto: A (atti di nascita): ora della nascita B (atti di matrimonio): paternita', maternita' e cittadinanza dei coniugi C (atti di morte): paternita' e maternita' del defunto, residenza, professione e causa della morte. Se non risultano dall'atto i dati sopra indicati, l'ufficiale dello stato civile fara' constare tale circostanza. Qualora le autorita' argentine introducano moduli per la trasmissione degli atti dello stato civile o qualora le autorita' italiane modifichino o sostituiscano i moduli di cui agli allegati A, B e C, tali moduli saranno utilizzati ai fini delle comunicazioni di cui al presente Accordo, sempre che le Parti si notifichino per via diplomatica il loro assenso a tal fine.