(Accordo-art. 3)
                              ARTICOLO 3 
Gli  ufficiali  dello  stato  civile  rilasceranno  in  esenzione  di
qualsiasi diritto e tassa e trasmetteranno senza  spese,  almeno  una
volta ogni due  mesi,  al  competente  Ufficio  consolare  dell'altra
Parte, i documenti di matrimonio e di morte di cui all'articolo 1. 
I documenti di nascita saranno  rilasciati  e  trasmessi  secondo  le
medesime modalita' ed alle stesse condizioni,  ogni  qualvolta  detto
Ufficio  consolare  o   gli   interessati   ne   facciano   richiesta
all'Ufficiale dello stato civile competente.