ARTICOLO 3 Gli ufficiali dello stato civile rilasceranno in esenzione di qualsiasi diritto e tassa e trasmetteranno senza spese, almeno una volta ogni due mesi, al competente Ufficio consolare dell'altra Parte, i documenti di matrimonio e di morte di cui all'articolo 1. I documenti di nascita saranno rilasciati e trasmessi secondo le medesime modalita' ed alle stesse condizioni, ogni qualvolta detto Ufficio consolare o gli interessati ne facciano richiesta all'Ufficiale dello stato civile competente.