(Accordo-art. 4)
                              ARTICOLO 4 
Gli ufficiali dello stato civile  delle  Parti  potranno  richiedersi
direttamente  copia  autentica  dei  documenti  dei  propri   archivi
ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni  indicate  negli
articoli   precedenti   e   si   presteranno   all'uopo   l'opportuna
collaborazione. 
In  tal  caso  detti  documenti  saranno   rilasciati   e   trasmessi
direttamente, senza spese per il destinatario.