ARTICOLO 4 Gli ufficiali dello stato civile delle Parti potranno richiedersi direttamente copia autentica dei documenti dei propri archivi ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni indicate negli articoli precedenti e si presteranno all'uopo l'opportuna collaborazione. In tal caso detti documenti saranno rilasciati e trasmessi direttamente, senza spese per il destinatario.