(Accordo-art. 6)
                              ARTICOLO 6 
Ciascuna  delle  Parti  accettera'  senza  alcuna  legalizzazione   o
formalita' equivalente, e senza traduzione qualora siano  redatti  su
moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a
condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del
timbro dell'autorita' dell'altra Parte che li ha rilasciati: 
A) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita', la
cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso
al quale sono destinati; 
B) tutti gli altri atti e  documenti  che  vengono  prodotti  per  la
celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o  la  trascrizione
di un atto di stato civile. 
Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per  via
ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticita' dei  medesimi,  i
funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti  senza
indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorita' delle Parti  si
presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.