ARTICOLO 6 Ciascuna delle Parti accettera' senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorita' dell'altra Parte che li ha rilasciati: A) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita', la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati; B) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile. Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticita' dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti senza indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorita' delle Parti si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.