(Accordo-art. 8)
                              ARTICOLO 8 
Il presente Accordo e' soggetto a ratifica. Esso entrera'  in  vigore
il primo  giorno  del  quarto  mese  successivo  allo  scambio  degli
strumenti di ratifica. 
Peraltro  le  disposizioni  degli  articoli  1,  2,  3  e  4  saranno
applicabili allo scambio degli atti dello stato civile tra  le  Parti
per quanto riguarda ciascuna Provincia e la Capitale  Federale  della
Repubblica Argentina dalle date in cui il Ministero  delle  Relazioni
Esterne e del Culto notifichera' al  Ministero  degli  Affari  Esteri
della Repubblica Italiana la recezione di dette disposizioni da parte
di ciascuno di tali distretti.