ARTICOLO 8 Il presente Accordo e' soggetto a ratifica. Esso entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Peraltro le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 saranno applicabili allo scambio degli atti dello stato civile tra le Parti per quanto riguarda ciascuna Provincia e la Capitale Federale della Repubblica Argentina dalle date in cui il Ministero delle Relazioni Esterne e del Culto notifichera' al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana la recezione di dette disposizioni da parte di ciascuno di tali distretti.