Art. 10. 1. I termini differiti al 31 ottobre 1988 dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazione, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 1989. Le disposizioni, contenute nello stesso articolo 9, si applicano anche alle aziende del turismo o, ove istituite, alle aziende di promozione turistica, nonche' alle fondazioni ed enti morali di carattere artistico e culturale. Le stesse disposizioni hanno efficacia anche per gli accertamenti definitivi.