Art. 10. 
  1. I termini differiti al  31  ottobre  1988  dall'articolo  9  del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazione,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono ulteriormente  differiti  al
30 aprile 1989. Le disposizioni, contenute nello stesso  articolo  9,
si applicano anche alle aziende del turismo o,  ove  istituite,  alle
aziende di promozione turistica,  nonche'  alle  fondazioni  ed  enti
morali di carattere artistico e  culturale.  Le  stesse  disposizioni
hanno efficacia anche per gli accertamenti definitivi.