Art. 11. 
  1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e  2  del
presente decreto, pari a  L.  552.683.000.000  per  l'anno  1988,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota  parte
dello specifico accantonamento "Interventi  a  favore  della  finanza
regionale". 
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dell'articolo  3   del
presente decreto, pari a L. 1.178.073.000.000  per  l'anno  1988,  si
provvede mediante utilizzo dello stanziamento  iscritto  al  capitolo
6873 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno
finanziario medesimo. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.